L’assicurazione sul credito export è uno strumento imprescindibile per contenere i rischi esogeni
L’assicurazione del credito export (ECI – Export Credit Insurance) protegge un esportatore di prodotti e servizi dal rischio di mancato pagamento da parte di un acquirente estero. In altre parole, l’ECI riduce significativamente i rischi di pagamento associati all’attività commerciale a livello internazionale, fornendo all’esportatore la certezza che il pagamento sarà effettuato se l’acquirente estero non è in grado di pagare.
L’assicurazione del credito export è disponibile per la maggior parte degli esportatori tramite agenzie governative di credito all’esportazione o assicuratori privati. L’assicurazione del credito export i rischi commerciali (come l’insolvenza dell’acquirente, il fallimento o le inadempienze prolungate/il lento pagamento) e alcuni rischi politici (come la guerra, il terrorismo, le rivolte e la rivoluzione) che potrebbero comportare il mancato pagamento. L’ECI copre anche l’inconvertibilità valutaria, l’espropriazione e le modifiche alle normative sull’importazione o sull’esportazione. L’ECI è offerto su base single-buyer o multi-buyer di portafoglio per periodi di rimborso a breve termine (fino a un anno) e medio termine (da uno a cinque anni).
L’assicurazione del credito all’esportazione si basa su tre principi fondamentali :
- Condivisione dei rischi: gli assicuratori forniscono circa l’80-95% di copertura contro i rischi commerciali e politici, lasciando il resto a carico degli esportatori.;
- Diffusione del rischio: come qualsiasi altra assicurazione, l’assicurazione del credito all’esportazione si basa sulla legge delle medie in modo che il rischio sia ampiamente diversificato. Pertanto, gli esportatori sono generalmente tenuti ad assicurare i loro interi portafogli di esportazione piuttosto che solo quelli più rischiosi. Questo tipo di copertura è noto come polizza “intero fatturato” o “comprensiva”. Tuttavia, gli assicuratori possono escludere determinati acquirenti o paesi, a loro discrezione. Anche la ripartizione del rischio è necessaria per fornire una copertura a un costo ragionevole;
- Riduzione del rischio: mantenendo un portafoglio di rating del credito costante e attuale di acquirenti esteri, il rischio di credito può essere notevolmente ridotto. Tuttavia, è al di là della capacità dei singoli esportatori o anche delle istituzioni finanziarie di raggiungere questo obiettivo in modo efficace.
L’ECI a breve termine, che fornisce una copertura dal 90 al 95% contro i rischi commerciali e politici che si traducono in inadempienze nei pagamenti dell’acquirente, copre in genere beni di consumo, materiali e servizi fino a 180 giorni e beni di piccolo capitale, beni di consumo, beni durevoli e merci sfuse fino a 360 giorni. L’ECI a medio termine, che fornisce una copertura dell’85% del valore netto del contratto, di solito copre grandi beni strumentali fino a cinque anni.
In Italia, i principali soggetti privati e pubblici che offrono soluzioni di assicurazioni sul credito export a breve termine sono:
Perché sottoscrivere un’assicurazione sul credito export?
Vediamo insieme alcune delle caratteristiche delle assicurazioni sui crediti export da tenere a mente:
- previene il rischio di insolvenza: l’ECI consente agli esportatori di offrire condizioni di conto aperto competitive agli acquirenti stranieri riducendo al minimo il rischio di mancato pagamento; Ciò non si applica solo a quei partner di cui non si sia ancora stabilità l’affidabilità ma anche gli acquirenti meritevoli di credito potrebbero non pagare a causa di circostanze al di fuori del loro controllo;
- incrementare le attività: con un rischio di mancato pagamento ridotto, gli esportatori possono aumentare le vendite all’esportazione, stabilire quote di mercato nei paesi emergenti e in via di sviluppo e competere più vigorosamente nel mercato globale;
- elimina la necessità di garanzie aggiuntive: quando i crediti esteri sono assicurati, i prestatori sono più disposti ad aumentare la capacità di indebitamento dell’esportatore e ad offrire condizioni di finanziamento più interessanti;
- miglioramento del flusso di cassa: migliora la qualità dei crediti a bilancio e, quindi, del capitale circolante;
- agevola lo sviluppo commerciale permettendo all’imprenditore di conoscere esattamente quanto della propria produzione allocare su determinati clienti esteri e quanto di questo fatturato si convertirà in effettivo utile. Questo accade perché le compagnie di assicurazione del credito hanno presenza sul mercato mondiale, hanno analisti finanziari presenti in tutti i settori e paesi del mondo, questo permette loro di valutare la solidità del buyer estero e di riuscire a comunicare all’assicurato quanto su questo buyer sia possibile “spingersi” in termini di esposizione.
- rende più sicuro il rientro dell’investimento: Il rischio viene trasferito alla compagnia che in caso di mancato pagamento per semplice inadempimento contrattuale o per insolvenza giuridica indennizzerà l’assicurato, riducendo drasticamente il suo rischio ed andando ad impattare positivamente sul suo fondo svalutazione crediti e conseguentemente sull’ammontare di utile.
Come funziona l’assicurazione sul credito export?
La polizza crediti tradizionale si integra e supporta l’intero processo di gestione del credito e consente all’azienda assicurata di beneficiare di tre servizi, diversi tra loro, nell’ambito dello stesso contratto:
- richiesta preliminare di affidamento dei debitori: ogni cliente con cui l’assicurato opera a credito deve essere sottoposto alla Compagnia ai fini di una valutazione in termini di solvibilità, attraverso una richiesta di limite massimo assicurabile (o fido). Il limite massimo assicurabile concesso rappresenta l’importo massimo garantito, entro il quale la Compagnia risponderà in caso di eventuale insolvenza da parte del Cliente (perdita indennizzabile);
- gestione dell’eventuale ritardo di pagamento: l’assicurato ha la facoltà di concedere ad ogni Cliente una proroga oltre il termine di dilazione in fattura fino a un massimo di 90 g Scaduti i 90 giorni ogni altra proroga dovrà essere sottoposta all’approvazione della Compagnia;
- pagamento del sinistro e successive operazioni di recupero del credito insoluto: se alla data stabilita di scadenza, originaria o prorogata, il credito non viene incassato, l’Assicurato ha 15 giorni per segnalare il mancato pagamento alla compagnia.
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Tipologie di assicurazioni sul credito export
Oltre alla polizza crediti tradizionale, ll mercato offre diverse coperture per l’ assicurazione sul credito export :
- Excess of Loss (X/L) o eccesso di perdita: dedicata ad aziende di dimensioni medio-grandi, non prevede concessione di fidi. L’assicurato concorda con la Compagnia i limiti degli indennizzi prevedibili, definendo una franchigia globale, una franchigia per ogni sinistro e il limite massimo di indennizzi per anno; ha il vantaggio di garantire autonomia all’azienda nella gestione del rischio, con la possibilità di elaborare diverse formule assicurative e auto-assicurative;
- TOP UP o II rischio: si affianca alla copertura tradizionale e consiste in un plafond di indennizzi supplementari da utilizzare per le esposizioni non integralmente garantite. La Top Up, stipulata da un assicuratore diverso da quello che concede i fidi di base, copre quindi gli importi richiesti che eccedono il fido concesso dall’assicuratore di primo livello e rappresenta quindi un’ulteriore garanzia a copertura del fatturato dell’impresa in caso di insolvenza di uno dei suoi debitori;
- Rischio singolo Export: consente all’assicurato di coprire, per i soli rischi commerciali ma anche per i politici, persino un solo acquirente o un numero limitato di acquirenti esteri (massimo 10).
- Top Account: consente all’azienda di tutelarsi contro il rischio del credito commerciale solamente per la parte del fatturato relativa ai clienti ritenuti strategici.
- Rischio Politico: definito anche “Rischio Paese“, prevede l’estensione della copertura ai casi di mancato pagamento originati da decisioni unilaterali dello Stato dove risiede il debitore (es. , guerre, insurrezioni, catastrofi naturali oltre a moratorie, inconvertibilità delle divise, revoche di licenze di importazione, nazionalizzazioni, confische etc).
Scoprine di più nel nostro articolo sulle conseguenze del conflitto russo-ucraino sul commercio internazionale!
Assicurazioni sul credito export per far fronte al rischio politico
Le assicurazioni sul credito export a copertura del rischio politico, garantiscono l’assicurato a fronte di eventi che possono causare il mancato pagamento di un credito, come la guerra nel paese dell’acquirente straniero. Questo tipo di polizza assume un’importanza primaria nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina che potrebbe protrarsi indefinitivamente nel tempo. Ma occorre fare un pò di chiarezza di quali siano gli ambiti di applicazione di queste polizze.
La guerra può influenzare l’attività dell’acquirente straniero distruggendo le sue strutture e rendendo impossibile la continuazione del processo di produzione. L’incapacità dell’acquirente estero di fabbricare e vendere i suoi prodotti comporta la perdita dei suoi ricavi e, infine, il mancato pagamento di un credito a un esportatore o banca. Tuttavia, ciò che le polizze di assicurazione del credito export coprono la perdita che l’esportatore o la banca subisce per il mancato pagamento del credito, non lo scoppio di una guerra in quanto tale. Il verificarsi di un evento politico coperto dalla polizza non causa sempre il mancato pagamento del credito da parte di un acquirente estero. È possibile che l’attività dell’acquirente straniero non sia influenzata dalla guerra, il che significa che l’acquirente può continuare il processo di produzione, vendere i suoi prodotti, ricevere pagamenti dai suoi clienti ed effettuare pagamenti regolari del credito. In una tale situazione l’esportatore o la banca riceve il pagamento del credito alla scadenza e non subisce alcuna perdita.
La definizione di rischio politico si basa sui Principi comuni per l’assicurazione del credito all’esportazione contenuti nell’allegato alla Direttiva del Consiglio UE 98/29/CE del 7 maggio 1998 sull’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione del credito all’esportazione per le operazioni con copertura a medio e lungo termine. I Principi comuni contengono le definizioni di sei rischi politici chiamati cause di perdita.
1. Decisione di un paese terzo
Si tratta di una decisione legislativa, amministrativa o di altro tipo di uno Stato che impedisce l’esecuzione di un contratto commerciale o di prestito. Questa definizione copre principalmente la decisione del paese dell’acquirente estero, il paese di importazione, poiché tali decisioni impediscono il più delle volte l’esecuzione di contratti commerciali e di prestito. Un tipico esempio di tale decisione è il divieto di importazione di beni specifici imposto dal paese dell’acquirente estero. Il divieto di importazione deve essere imposto cronologicamente dopo la data in cui l’esportatore e l’acquirente estero hanno stipulato il contratto.
I paesi terzi non sono normalmente coinvolti in tali transazioni nel modo di prendere decisioni che possono causare l’inadempimento di un contratto commerciale o di prestito. Tuttavia, tali situazioni possono verificarsi quando un contratto è collegato a un paese terzo. Un esempio è un contratto commerciale per la fornitura di apparecchiature per il quale un esportatore acquista alcuni componenti da un paese terzo e poi li assembla nel prodotto finale consegnato a un acquirente estero. Se l’esportatore ha l’obbligo contrattuale di effettuare manutenzione all’attrezzatura dopo la sua consegna all’acquirente estero, all’esportatore sarà impedito di adempiere al proprio obbligo se il paese terzo vieta l’esportazione dei componenti necessari per la manutenzione.
La mancata manutenzione dell’attrezzatura consegnata all’acquirente estero costituisce una violazione del contratto commerciale da parte dell’esportatore e l’acquirente estero ha il diritto di trattenere il pagamento del credito all’esportatore. In questo esempio, l’esecuzione del contratto è stata impedita da una decisione di un paese terzo e, di conseguenza, l’esportatore subisce una perdita per il mancato pagamento del credito.
2. Decisione del paese della compagnia assicurativa, dell’esportatore assicurato o del paese della banca
Questa definizione include misure della Comunità europea relative al commercio tra uno Stato membro dell’UE e paesi terzi come il divieto di esportazione, nella misura in cui i suoi effetti non siano altrimenti coperti dal governo interessato. Questa definizione copre due situazioni escluse dalla definizione di cui sopra. In questa definizione, l’esecuzione di un contratto commerciale o di prestito è impedita da una decisione del paese della compagnia assicuratrice, dell’esportatore assicurato o del paese della banca. La formulazione di questa definizione è solitamente estesa da varie compagnie assicuratrici per includere le decisioni delle Nazioni Unite e altre decisioni prese a livello internazionale all’interno di un’organizzazione internazionale o multilateralmente tra più stati. Alcune compagnie escludono dalla definizione le decisioni unilaterali prese dai loro paesi che non sono basate su un accordo internazionale; quindi laddove un provvedimento nazionale impedisca l’esecuzione di un contratto commerciale, la perdita causata all’esportatore o alla banca non è coperta dall’assicurazione sul credito export.
3. Moratoria
In questo contesto, una moratoria può essere descritta come una decisione di posticipare o sospendere l’obbligo di pagamento di un acquirente estero in modo che un esportatore o una banca non possano far valere la richiesta di pagamento del credito nei confronti dell’acquirente estero. Una moratoria può essere imposta sia dal paese dell’acquirente estero che da un paese terzo attraverso il quale le parti si impegnano a trasferire il pagamento in un contratto commerciale o di prestito. Storicamente, le moratorie sono state imposte dai governi nei paesi di acquirenti stranieri, mentre una moratoria imposta da un paese terzo raramente colpisce le transazioni di credito all’esportazione.
4.Prevenzione o ritardo nel trasferimento di fondi
Questa definizione include misure legislative o amministrative, eventi politici o difficoltà economiche, che sono presi o si verificano fuori dal paese del soggetto assicuratore e che impediscono o ritardano il trasferimento del pagamento del credito effettuato da un acquirente estero nell’ambito di un contratto commerciale o di prestito. Il motivo abituale per cui il paese di un acquirente straniero adotta queste misure è la mancanza di valuta estera, quando lo stato utilizza gli importi disponibili di valuta estera per scopi prioritari. Inoltre, il trasferimento del pagamento di un acquirente estero può essere impedito o ritardato a causa della modifica delle normative valutarie nel suo paese o per altri motivi.
Questo costituisce il rischio politico più importante per il quale gli esportatori e le banche chiedono l’assicurazione sul credito export. Il trasferimento del pagamento può anche essere impedito o ritardato da decisioni e misure adottate da un paese terzo. Il rischio di un tale evento non è irrilevante nel mondo globalizzato dove i pagamenti internazionali vengono effettuati attraverso sistemi di pagamento bancari integrati. La funzione di questi sistemi di pagamento può essere influenzata da decisioni unilaterali di paesi terzi per prevenire il riciclaggio di denaro, imporre sanzioni o raggiungere altri scopi. Questi eventi sono generalmente inclusi nell’assicurazione sul credito export offerta dalle compagnie.